Statuto

Art. 1 – Costituzione e denominazione

1.1. Su iniziativa del Fondatore “Comitato per la Costituzione della Fondazione Farefuturo” è costituita la “Fondazione FAREFUTURO”, con sede in Roma.

Art. 2 – Scopi

2.1. La Fondazione non ha scopi di lucro e non ripartisce utili.
La Fondazione ha lo scopo di:

• promuovere la cultura delle libertà e dei valori dell’Occidente nel quadro di una rinnovata idea d’Europa, forte delle proprie radici e consapevole del proprio ruolo nei nuovi scenari internazionali;

• accrescere la consapevolezza del patrimonio comune, di cultura, arte storia e ambiente, con una visione dinamica dell’identità nazionale, dello sviluppo sostenibile, dei nuovi diritti civili, sociali e ambientali e delle pari opportunità;

• sviluppare la cultura della responsabilità e del merito ad ogni livello, per far emergere una classe dirigente consapevole dei diritti e dei doveri dell’Italia e dell’Unione Europea e adeguata a governare le sfide della modernità e della globalizzazione;

• promuovere rapporti di carattere internazionale, anche con enti e fondazioni straniere;

• promuovere e svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, direttamente ovvero per il tramite di Università, Enti di ricerca ed altre fondazioni o istituzioni.

2.2. Essa svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale e all’estero.

Art. 3 Attività strumentali, accessorie e connesse

3.1. La Fondazione potrà assumere tutte le iniziative e porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l’oggetto. Per le finalità indicate la Fondazione può, a titolo esemplificativo:

• promuovere, istituire, sviluppare e realizzare, anche per conto di altri soggetti, iniziative, ricerche, studi, pubblicazioni, premi, borse di studio, manifestazioni, eventi culturali, giornate di studio, convegni e seminari, dibattiti pubblici e politici, trasmissioni televisive, radiofoniche e multimediali, nonché svolgere attività editoriali, anche con assunzione di partecipazioni in società, ed attività di formazione professionale.

• realizzare e divulgare prodotti editoriali, di editoria elettronica e multimediali;

• organizzare e gestire reti telematiche, centri di programmazione ed archiviazione di dati, portali informatici, nonché biblioteche e librerie informatiche e tradizionali;

• stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altro, stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

• amministrare e gestire i beni mobili ed immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

• stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati, convenzioni per l’affidamento a terzi di studi, ricerche o di parte delle attività connesse e strumentali al perseguimento degli scopi di cui al precedente articolo 2;

• costituire, acquisire, detenere o assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società di qualunque tipo, associazioni o fondazioni, consorzi o enti aventi scopi analoghi, connessi o affini al proprio e comunque compatibili con il conseguimento delle finalità sociali della Fondazione.

• acquisire e cedere, anche su licenza, marchi, brevetti e altri diritti di privativa inerenti all’attività svolta.

• istituire in Italia ed all’estero sedi e filiali della Fondazione;

3.2. La Fondazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie o utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.

Art. 4. Patrimonio

4.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

• dal fondo di dotazione iniziale; dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da altri partecipanti ed espressamente destinati a patrimonio; dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; dagli utili e/o avanzi di gestione e dalle somme non utilizzate che, con delibera del consiglio di Fondazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio; da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, dall’Unione Europea da Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici e soggetti fisici o giuridici privati.
4.2. Qualsiasi apporto economico che pervenga alla Fondazione privo di specifici vincoli di destinazione, affluisce automaticamente al Fondo di gestione di cui al successivo articolo 5, salvo diverse determinazioni del Consiglio di Fondazione.

Art. 5 – Fondo di gestione

5.1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

• dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio; da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall’Unione Europea, da Enti Territoriali, da altri Enti pubblici e da soggetti fisici o giuridici privati; dai contributi e dalle quote associative dei Promotori, Benemeriti, Sostenitori e Aderenti; dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

5.2. Il Fondo di gestione della Fondazione é impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

5.3. La Fondazione per l’adempimento dei suoi compiti potrà altresì ricevere dai soggetti indicati nel presente articolo contributi destinati a sostenere gli oneri di gestione ovvero specificamente rivolti al finanziamento di particolari iniziative rientranti nei suoi scopi istituzionali.

Art. 6 – Organi della fondazione

6.1. Gli organi della Fondazione sono:

– il Presidente,

– il Consiglio di Fondazione,

– il Segretario Generale,

– il Segretario Amministrativo,

– il Collegio dei Revisori dei Conti,

– il Comitato scientifico,

– il Comitato dei benemeriti,

– l’Albo dei sostenitori.

Le cariche assunte negli organi della Fondazione di cui al presente articolo sono a titolo gratuito, salvo diversa determinazione del Consiglio di Fondazione. E’ previsto il rimborso delle spese, appositamente autorizzate e documentate, sostenute dai titolari delle cariche per lo svolgimento delle funzioni.

Art. 7- Presidente – Legale rappresentanza

7.1. Il Presidente è anche presidente del Consiglio di Fondazione ed è nominato all’atto della costituzione dal Fondatore a tempo indeterminato. In caso di necessità sarà nominato dal Consiglio di Fondazione. Il Presidente ha la rappresentanza legale e generale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di conferire procura.

7.2. Nell’ambito delle deleghe di funzioni previste nello Statuto, è altresì delegabile il correlativo potere di rappresentanza.

7.3. Il Presidente sovrintende all’attuazione degli indirizzi generali della Fondazione, sottopone al Consiglio di Fondazione i programmi della Fondazione e tutte le specifiche iniziative che ritiene utili e rientrano nelle finalità istituzionali, cura le relazioni con Enti, Istituzioni e altri soggetti italiani ed esteri per lo sviluppo dell’attività della Fondazione. Ha i poteri di nomina di cui agli articoli 8.1, 10.1 e 11.2. Egli esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto.

Art. 8 – Consiglio di Fondazione – Nomina – Durata – Sostituzione

8.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Fondazione, composto da un numero massimo di 15 Consiglieri, così formato:

8.1.a) – Presidente della Fondazione;

8.1.b) – Segretario Generale nominato dal Presidente all’atto della costituzione della Fondazione;

– n. 2 Consiglieri nominati dal Presidente all’atto della costituzione della Fondazione.

I componenti sub 8.1.b) durano in carica a tempo indeterminato, sono revocabili su proposta del Presidente, con decisione unanime degli altri componenti. In caso di dimissioni, revoca o morte, il componente cessato dalla carica è sostituito con nomina del Presidente, entro 60 giorni dalla cessazione. Trascorso tale termine, la nomina viene deliberata dal Consiglio di Fondazione.

8.1.c) Sono altresì Consiglieri del Consiglio di Fondazione:

– il Segretario Amministrativo;

– il Direttore Scientifico;

– il Direttore Relazioni Internazionali;

– il Direttore Editoriale,

per la durata delle rispettive cariche operative.

8.1.d) Possono essere nominati Consiglieri del Consiglio di Fondazione:

– n. 4 Consiglieri nominati dal Presidente, tra persone di chiara fama culturale e/o scientifica e/o imprenditoriale e/o professionale e/o che abbiano attivamente contribuito allo sviluppo della Fondazione;

– n. 3 Consiglieri nominati dal Comitato dei Benemeriti;

8.2. I Consiglieri di Fondazione di cui al p. 8.1. d) durano in carica tre esercizi.

I Consiglieri tutti sono rieleggibili.

8.3. Se nel corso del triennio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più dei Consiglieri di cui al p. 8.1. d), si provvederà alla loro sostituzione, secondo le modalità di nomina previste nel medesimo articolo 8.1. d) I Consiglieri così nominati in sostituzione di quelli venuti meno rimarranno in carica sino a scadenza del triennio in corso.

8.4. Il membro del Consiglio di fondazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Art. 9 – Consiglio di Fondazione – Poteri – Funzioni

9.1. Al Consiglio di Fondazione sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per la gestione della Fondazione.

In particolare e a titolo esemplificativo, salve le attribuzione previste da altre disposizioni del presente Statuto, il Consiglio:

– delibera sui programmi della Fondazione proposti dal Presidente e sulle iniziative specifiche sottoposte al suo esame dal Segretario Generale;

– nomina, nei casi previsti dallo Statuto, il Presidente e, su sua proposta, il Segretario Amministrativo e il Comitato Scientifico;

– delibera in merito alla accettazione delle domande di adesione alla Fondazione;

– approva il budget previsionale e il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative;

– assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

– delibera sull’accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti salvo restando le formalità stabilite dalla legge;

– stipula accordi con collaboratori esterni;

– determina il compenso dei Direttori scientifico, studi ed editoriale e degli organi sociali;

– decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;

– delibera le modifiche dello Statuto, da sottoporre all’autorità tutoria per l’approvazione nei modi di legge, ad eccezione di quanto segue:

– modifiche dell’oggetto sociale che escludano attivita’ nello stesso previste;

– modificazioni del numero dei Consiglieri e Revisori e dei relativi meccanismi di nomina, salvo che tali modifiche si rendano necessarie per riservare allo stato e/o ad altri Enti e/o Istituzioni pubbliche la nomina di uno o più Consiglieri e/o Revisori;

– modifica delle maggioranze costitutive e deliberative del Consiglio di Fondazione;

– fissa le quote da versarsi da parte degli Aderenti;

– emana regolamenti interni per il funzionamento di tutti gli organi della Fondazione;

– delibera in merito alla esclusione degli aderenti.

9.2. Le riunioni del Consiglio di Fondazione sono convocate dal Presidente con avviso contenente l’ordine del giorno, spedito tramite raccomandata r.r. o telefax o telegramma o email almeno cinque giorni prima dalla data della riunione; in caso di urgenza la convocazione può essere effettuata almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione. In caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio può essere convocato dal Segretario Generale.

9.3. Il Consiglio di Fondazione può riunirsi nella sede della Fondazione o in altro luogo in Italia indicato dal Presidente della Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione può riunirsi per teleconferenza e/o  videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L’adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

9.4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza e/o impedimento dal Segretario Generale e in caso di sua assenza e/o impedimento dal Consigliere più anziano di età. Il Consiglio di Fondazione nomina un Segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive assieme al Presidente

9.5. Il Consiglio di Fondazione delibera validamente quando siano riuniti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei Consiglieri nominati.

Peraltro le deliberazioni in merito a modificazioni dello Statuto (da sottoporre all’autorità tutoria nei modi di legge) dovranno essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica. In ipotesi di parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione.

9.6. Il Consiglio di Fondazione può delegare parte dei propri poteri ad un Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo può essere composto sino ad un massimo di 7 Consiglieri, e ne fanno parte il Presidente, il Segretario Generale il Segretario Amministrativo. Gli altri Consiglieri sono nominati su indicazione del Presidente dal Consiglio di Fondazione, che può in ogni tempo anche sostituirli.

Il Comitato esecutivo delibera a maggioranza assoluta. In ipotesi di parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione.

9.7. Il Consiglio di Fondazione potrà, altresì, nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 10 – Segretario Generale – Segretario Amministrativo

10.1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente all’atto della costituzione della fondazione. In caso di successiva necessità, sarà nominato dal Consiglio di Fondazione su proposta del Presidente. Per il compimento degli atti di sua competenza è investito dei poteri di rappresentanza e di firma, altri poteri potranno essergli delegati direttamente dal Presidente o dal Consiglio di Fondazione. Al Segretario Generale sono attribuiti poteri di gestione ordinaria e sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di sua assenza e/o impedimento, ovvero su specifico mandato del Presidente stesso. Il Segretario Generale coordina la preparazione dei programmi di attività della Fondazione, predispone i progetti riguardanti i bilanci preventivi e consuntivi, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Fondazione ed è responsabile della loro puntuale corretta esecuzione. Egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

10.2. Il Segretario Amministrativo è preposto alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria della Fondazione e sovrintende alla custodia e conservazione dei beni patrimoniali. Il Segretario Amministrativo è nominato dal Consiglio di Fondazione su proposta del Presidente e dura in carica tre anni.

Art. 11 – Comitato Scientifico e Dipartimenti Direttivi

11.1 Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Fondazione, su proposta del Presidente e dura in carica tre anni. Ne fanno parte, di diritto, il Segretario Generale, il Direttore Scientifico, con funzione di coordinatore dei lavori, il Direttore Studi e il Direttore Editoriale.

11.2 Il Direttore Scientifico, il Direttore Studi e il Direttore Editoriale sono nominati dal Presidente su proposta del Segretario Generale, durano in carica tre anni e possono essere revocati e sostituiti per giustificati motivi.

Art. 12 – Collegio dei Revisori

12.1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti. Al Presidente della Fondazione, al Comitato dei Promotori ed al Comitato dei Benemeriti spetta ciascuno la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente.

12.2. Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa. I controlli potranno essere effettuati anche in via individuale.

12.3. Il Collegio dei Revisori rimane in carica 3 anni e, quindi, fino all’approvazione del bilancio d’esercizio del terzo anno del loro mandato e sono rieleggibili.

12.4. I Revisori dei conti partecipano per diritto a tutte le riunioni del Consiglio di Fondazione e del comitato Esecutivo senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza. Le relazioni dei Revisori devono essere trascritte sull’apposito libro debitamente vidimato inizialmente.

12.5. Se nel corso del triennio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più revisori, si provvederà alla loro sostituzione in modo da garantire la composizione e le proporzioni determinate sub. 11.1. I revisori così nominati in sostituzione di quelli venuti meno rimarranno in carica sino a scadenza del Collegio.

Art. 13 – Partecipanti alla Fondazione e Comitati

13.1. Il Comitato dei Benemeriti è composto da coloro che, previa accettazione della domanda di adesione, concorrono agli scopi della Fondazione con il contributo deliberato dal Consiglio di Fondazione. Al Comitato dei Benemeriti spettano i poteri di nomina di cui ai precedenti artt. 8.1 e 12.1. Le riunioni del Comitato dei Benemeriti sono presiedute dal Presidente della Fondazione o dal Segretario Generale e, in caso di loro impedimento, dal Consigliere di Fondazione più anziano di età.

13.2. L’Albo dei Sostenitori è composto da coloro che , previa accettazione della domanda di adesione, concorrono agli scopi della Fondazione con il contributo deliberato dal Consiglio di Fondazione. I Sostenitori vengono costantemente informati di ogni attività della Fondazione e ne riceveranno tutte le pubblicazioni. Annualmente si svolgerà una Assemblea dei Sostenitori per la discussione del programma di attività, presieduta dal Presidente della Fondazione o dal Segretario Generale e, in caso di loro impedimento, dal Consigliere di Fondazione più anziano di età.

13.3. Sono Aderenti coloro che, previa accettazione della domanda di adesione, concorrono agli scopi della Fondazione con il contributo deliberato dal Consiglio di Fondazione.

13.4. I partecipanti alla Fondazione sono tenuti al pagamento della quota annua determinata dal Consiglio di Fondazione.

13.5. Tutti i partecipanti possono accedere ai locali ed alle strutture della Fondazione, consultare archivi, biblioteche e centri di documentazione anche audiovisiva, secondo modalità atte a non recare pregiudizio alla attività istituzionale. Possono partecipare alle iniziative realizzate ed hanno diritto a ricevere le pubblicazioni promosse ed accedere all’area riservata del sito internet.

Art. 14 – Esclusione e recesso

I Promotori non possono essere esclusi dalla Fondazione, tranne nel caso in cui agiscano contro gli interessi della Fondazione, oppure compiano atti gravemente lesivi degli interessi della Fondazione o altri casi di grave violazione degli scopi che si prefigge la Fondazione. L ‘esclusione di un Promotore deve essere deliberata con la maggioranza dei 4/5 dei membri presenti del Consiglio di Fondazione. Per l’esclusione di un Partecipante Sostenitore o Benemerito è necessario il voto favorevole di almeno la metà dei Consiglieri in carica. L’esclusione dei Partecipanti può essere decisa per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
– inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti per i quali si è assunto l’impegno;
– condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
– comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
– estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
– apertura di procedure di liquidazione;
– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
Gli Aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

Art. 15 – Esercizio finanziario

15.1. L’attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi annuali o poliennali. L’esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

15.2. Entro il 30 aprile il Consiglio di Fondazione approva il budget previsionale ed il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione sull’andamento della gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori.
Il budget previsionale ed il bilancio di esercizio possono essere trasmessi, se richiesti, a tutti Benemeriti,

Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono essere autorizzati dal Consiglio di Fondazione a contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del budget approvato, predisponendone apposito rendiconto.

15 .3. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano per eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.

15.4 E’ vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 16 – Esaurimento degli scopi – Estinzione della Fondazione. 

16.1. In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno devoluti a istituzioni culturali e/o politiche che abbiano finalità e scopi analoghi a quelli della Fondazione, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

16.2. Addivenendosi, per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Fondazione nomina tre liquidatori, determinandone i relativi poteri.

Art. 17 – Clausola arbitrale

17.1. Qualsiasi controversia concernente il presente atto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà risolta in conformità del Regolamento di Arbitrato dell’Associazione Italiana per l’Arbitrato -e nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del codice di procedura civile italiano- da un Arbitro unico da designarsi secondo detto Regolamento. L’Arbitro deciderà in via rituale secondo diritto; il procedimento sarà celebrato, ed il lodo reso, in lingua italiana. Sede dell’arbitrato sarà Roma.

Art. 18 – Clausola di rinvio

18.1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia di Fondazioni.